Sez. 1, Sentenza n. 783 del 20/03/1974 (Rv. 368652 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN MATERIA DI DIRITTI SOGGETTIVI - RECLAMI - TRIBUNALE FALLIMENTARE - DECISIONE DEI RECLAMI - IMPUGNABILITA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN MATERIA DI DIRITTI SOGGETTIVI - RECLAMI - TRIBUNALE FALLIMENTARE - DECISIONE DEI RECLAMI - IMPUGNABILITA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST.*
I provvedimenti emessi dal giudice delegato in Sede di riparto dello attivo fallimentare, ancorche incidenti su diritti soggettivi, sono reclamabili ex art 26 legge fallimentare, entro tre giorni dalla comunicazione, al tribunale, il cui decreto e poi soggetto al ricorso per Cassazione a norma dell'art 111 Costituzione. Tale ricorso non e invece ammissibile contro i provvedimenti del giudice delegato.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)