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Sez. 1, Sentenza n. 634 del 24/02/1968 (Rv. 331800 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI- INDICAZIONE DEI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE - CONTROVERSIE ELETTORALI - OSSERVANZA DEL PRECETTO DI CUI ALL'ART. 366 N.3 COD.PROC.CIV. - NECESSITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331800-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI- INDICAZIONE DEI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE - CONTROVERSIE ELETTORALI - OSSERVANZA DEL PRECETTO DI CUI ALL'ART. 366 N.3 COD.PROC.CIV. - NECESSITA - CONDIZIONI.*

Anche in materia elettorale, il ricorso per Cassazione deve contenere a pena di inammissibilita la esposizione dei fatti della causa e la specificazione dei motivi dell'impugnativa. Peraltro anche per tale ricorso e sufficiente che detta esposizione avvenga in maniera sommaria in modo da porre la controparte e il giudice in condizioni di conoscere gli elementi di fatto essenziali alla difesa ed alla decisione del processo, senza necessita di attingere ad altre fonti. (V. 2075-66, massima n. 324040 32-66, massima n. 320071).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)