Sez. 2, Sentenza n. 12039 del 17/05/2010 (Rv. 612941 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RISARCIMENTO DEL DANNO | Capitale e interessi - Prescrizione - Decorrenza - Conclusione del contratto - Rilevanza - Fondamento - Inefficacia definitiva di esso - Ininfluenza.
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RISARCIMENTO DEL DANNO
La prescrizione del diritto del terzo al risarcimento del danno, e ai relativi interessi, nei confronti del "falsus procurator", decorre dalla conclusione del contratto perché il fatto costitutivo della responsabilità extracontrattuale di questi è il suo comportamento illecito, che ingenera l'affidamento incolpevole del terzo contraente sulla validità del contratto, e non la definitiva inefficacia di esso (come nel caso in cui sia decorso inutilmente il termine assegnato allo pseudo-rappresentato per la ratifica, ovvero sia scaduto il termine per la stipula del definitivo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)