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Sez. 1 - , Sentenza n. 11882 del 18/06/2020 (Rv. 657956 - 02)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - VOTO - IN GENERE | Concordato preventivo con continuità aziendale - Creditori privilegiati - Pagamento dilazionato ultrannuale - Ammissibilità - Esercizio del diritto di voto - Criteri - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657956-02

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - VOTO - IN GENERE

Nel concordato preventivo con continuità aziendale è consentita la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati anche oltre il termine di un anno dall'omologazione, purché si accordi ai titolari di tali crediti il diritto di voto e la corresponsione degli interessi. In tal caso, il diritto di voto dei privilegiati dilazionati andrà calcolato sulla base del differenziale tra il valore del loro credito al momento della presentazione della domanda di concordato e quello calcolato al termine della moratoria, dovendo i criteri per tale determinazione essere contenuti nel piano concordatario a pena di inammissibilità della proposta, come si desume sia dall'art. 86 del d.lgs. n. 14 del 2019 che dall'art. 2426, comma 1, n. 8), c.c.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 177 com. 3, Legge Falliment. art. 186 bis, Cod. Civ. art. 2426 com. 1 lett. 8, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 86, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)