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Sez. 1 - , Sentenza n. 17834 del 03/07/2019 (Rv. 654540 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Accordi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento - Dilazione di pagamento dei creditori prelatizi - Presupposti - Limiti.
Stato
decisa il 2019-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654540-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE

Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 177, Legge Falliment. art. 186 bis, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 9 com. 3, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)