Sez. 5, Sentenza n. 1974 del 01/02/2005 (Rv. 580654 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo relative a reti di erogazione di pubblici servizi - Determinazione della tassa - Criterio - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), e con riguardo alle occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo connesse all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, gli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (come modificati dall'art. 1 del D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566), stabiliscono un criterio differenziato, ed agevolato, di determinazione della tassa (per ragioni di pubblica utilità), di tipo forfetario, fondato sui parametri costituiti dalla lunghezza della strada e dalla parte di essa effettivamente occupata, e calcolato sulla base dell'unità di misura del chilometro lineare. Il concetto di "rete di erogazione di pubblici servizi", cui il legislatore ha inteso attribuire un ruolo assorbente nella determinazione del particolare regime impositivo in esame, va inteso in senso unitario, con esclusione, pertanto, della possibilità di considerare (e di tassare) autonomamente i singoli segmenti di rete, con la conseguenza che gli arrotondamenti al chilometro, previsti dal citato art. 47, comma secondo, del D.Lgs. n. 507 del 1993, vanno riferiti all'"ultima" frazione di rete che non raggiunga l'unità di misura minima. Né tale forfetizzazione con arrotondamento al chilometro lineare superiore può essere effettuata con riferimento alle occupazioni ricomprese in ogni singolo atto di concessione, in quanto, da una parte, l'autonoma rilevanza attribuita ai singoli atti di concessione contrasta con il ruolo determinante assunto nel regime impositivo dal concetto unitario di "rete di erogazione di pubblici servizi", e, dall'altra, l'art. 38 del D.Lgs. n. 507 del 1993, nel disciplinare l'oggetto della tassa, fa riferimento alle occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, ricomprendendovi quelle sottostanti al suolo, poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, apparendo così evidente che il presupposto della tassa è costituito dal fatto materiale dell'occupazione del suolo e non dall'atto di concessione amministrativa in forza del quale l'occupazione stessa è stata compiuta.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 38, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 46 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 47 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1993 num. 566 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)