Sez. L, Sentenza n. 5687 del 21/05/1991 (Rv. 472272 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - In genere | Modifica del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale - Accettazione del lavoratore per la presentazione di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Annullamento ex art. 1438 cod. civ. - Ammissibilità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - In genere
La modifica del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, dal lavoratore in regime di stabilità reale, per la prospettazione, da parte del datore di lavoro, di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è soggetta ad annullamento, in quanto riconducibile alla previsione dell'art. 1438 cod. civ. (minaccia di far valere un diritto), la quale prescinde dalla ingiustizia del male minacciato, configurandosi la riduzione dell'attività lavorativa del dipendente come un vantaggio ingiusto, per il datore di lavoro, in mancanza della previa verifica giudiziale dell'effettiva sussistenza del giustificato motivo predetto (da dimostrarsi dallo stesso datore di lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1434, Cod. Civ. art. 1438
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)