Sez. L, Sentenza n. 6426 del 16/07/1996 (Rv. 498580 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - VIOLENZA - MINACCIA DI FAR VALERE UN DIRITTO | Requisiti - Modi non espliciti - Ruolo di concausa - Rilevanza - Abnormità dell'effetto conseguito - Carattere strumentale della prospettazione dell'esercizio del diritto - Necessità - Fattispecie relativa all'incidenza, sulla validità di dimissioni di lavoratori dipendenti, della prospettazione del ricorso a cassa integrazione, trasferimenti e trasferte.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - VIOLENZA - MINACCIA DI FAR VALERE UN DIRITTO
La minaccia di fare valere un diritto, come ipotesi di violenza morale costituente causa di annullabilità di un contratto o di un atto unilaterale, quale le dimissioni di un lavoratore dipendente, può estrinsecarsi in modi vari ed indefiniti, anche non espliciti, e può operare anche come semplice concausa dell'atto in ipotesi viziato, ma non assume rilievo se con il suo esercizio viene perseguito un effetto più ampio ma non abnorme rispetto a quello raggiungibile con l'esercizio del diritto; inoltre la minaccia rilevante ai sensi di legge è concretamente ravvisabile, sotto il profilo dell'effettiva funzione intimidatoria del comportamento, soltanto se venga prospettato un uso strumentale del diritto o del potere, diretto non solo alla realizzazione dell'interesse la cui soddisfazione è prevista dall'ordinamento, ma anche al condizionamento della volontà. (Nella specie, con riferimento alle dimissioni di lavoratori dipendenti da una grande impresa industriale, la S.C. ha ritenuto che la prospettazione del ricorso a trasferimenti e alla cassa integrazione in conseguenza della decisione di eliminare un'articolazione territoriale dell'azienda non poteva integrare violenza morale ai sensi dell'art. 1438 cod. civ., per il difetto dell'indicato elemento del carattere abnorme del vantaggio, mentre a conclusioni opposte doveva pervenirsi dal punto di vista in questione rispetto al ricorso a trasferte, aspetto rispetto al quale però la Corte ha rilevato la inadeguatezza dell'accertamento del fatto compiuto nella sentenza impugnata, anche sotto il profilo della strumentalità della prospettazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1434, Cod. Civ. art. 1438, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)