Sez. L, Sentenza n. 11391 del 17/10/1992 (Rv. 479004 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione | Esecuzione dopo il deposito tempestivo dell'atto ma oltre l'anno - Effettuazione al procuratore costituito in primo grado - Necessità - Alla parte personalmente ex art. 330, ultimo comma, cod. proc. civ. - Esclusione.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione
Nel processo del lavoro, quando il deposito dell'atto di appello sia avvenuto tempestivamente entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, la successiva notificazione del ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ancorché eseguita oltre l'anno dal deposito in cancelleria, deve essere effettuata al procuratore costituito in primo grado, ex art. 330, primo comma, cod. proc. civ., e non alla parte personalmente, non potendo trovare applicazione la norma dell'ultimo comma dell'art. 330 citato, che presuppone la proposizione di un'impugnazione tardiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)