Sez. L, Sentenza n. 8927 del 19/08/1995 (Rv. 493692 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO | Tempestività dell'appello in relazione al termine annuale ex art. 32 cod. proc. civ. - Riscontro con riferimento alla data del deposito del ricorso introduttivo in cancelleria - Necessità - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 330 cod. proc. civ. - Notificazione al procuratore costituito - Necessità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO
Nel rito del lavoro la tempestività dell'appello, anche in relazione al termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., va riscontrata con riferimento alla data del deposito del ricorso introduttivo presso la cancelleria del giudice di secondo grado, e non a quella della successiva notificazione del ricorso stesso con il decreto di fissazione dell'udienza, con la conseguenza che, quando il deposito sia avvenuto entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, la successiva notificazione - ancorché eseguita oltre l'anno dal deposito della sentenza - resta soggetta al disposto dell'art. 330 cod. proc. civ., che indica come destinatario il procuratore costituito in primo grado (domicilio eletto) e non la parte personalmente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)