Sez. 5, Sentenza n. 14045 del 27/06/2011 (Rv. 618527 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - CONTRASTO DI GIUDICATI | Provvedimenti emessi da distinti organi dell'Amministrazione finanziaria di diniego dell'istanza di rimborso e di quella di riconoscimento di agevolazione - Riunione - Esiti non necessariamente coerenti - Possibilità - Contrasto di giudicati - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - CONTRASTO DI GIUDICATI
In tema di contenzioso tributario, i ricorsi nei confronti di provvedimenti, emessi da distinti organi dell'Amministrazione finanziaria, di diniego, rispettivamente, dell'istanza di rimborso e di quella di riconoscimento dell'agevolazione alla base della stessa richiesta di rimborso, anche se riuniti tra loro, riguardano atti suscettibili di autonoma e separata impugnazione (ai sensi delle lettere g) ed h) dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) e rappresentano l'oggetto di un distinto "petitum", per cui possono aversi esiti non necessariamente coerenti; in tal qual caso, non è configurabile il contrasto tra giudicati previsto, ai fini della revocazione, dall'art. 395, n. 5, cod. proc. civ., non sussistendo la necessaria identità di soggetti e di oggetto, né in termini soggettivi (attesa la diversità degli organi che hanno adottato i provvedimenti impugnati con ricorsi solo occasionalmente riuniti in unico processo), né in termini oggettivi (stante l'autonomia ontologica dei provvedimenti impugnati). (Fattispecie in cui la sentenza di primo grado, di accoglimento dei ricorsi riuniti avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso dell'IRPEG presentata alla Direzione Regionale delle Entrate ed il diniego dell'esenzione decennale IRPEG ex art. 105 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 da parte dell'Ufficio II.DD., era stata riformata in appello e la sentenza di cassazione aveva accolto il ricorso del contribuente limitatamente al solo rimborso, in ragione della tardività dell'appello proposto dall'Ufficio finanziario, rigettandolo quanto alla spettanza delle agevolazioni; la S.C. ha ritenuto che tale decisione avesse determinato il passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado che aveva disposto il rimborso, escludendo l'incidenza del giudicato formatosi sulla mancanza del diritto alle agevolazioni e la configurabilità perciò del contrasto tra giudicati).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)