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Sez. 1, Sentenza n. 19498 del 06/10/2005 (Rv. 585705 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO | Esecuzione forzata - Immobiliare - Vendita - Aumento del sesto - Offerte dopo l'aumento - Facoltà del rincaro - Ulteriore fase del procedimento - Configurabilità - Conseguenze - Partecipazione di soggetti intervenuti all'incanto senza aver superato il prezzo di aggiudicazione provvisoria e di soggetti non intervenuti all'incanto - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585705-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO

Nell'esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, la fase del rincaro, conseguente alla formulazione di offerte con "aumento di sesto" (art. 584 cod. proc. civ.), rappresenta, non già il proseguimento del precedente (e concluso) incanto, bensì un'ulteriore fase del procedimento, retta da regole proprie e da un diverso sistema di aggiudicazione, in cui deve nuovamente effettuarsi la verifica della legittimazione a partecipare alla gara, alla quale possono ammettersi anche i soggetti che, intervenuti all'incanto, non avevano superato il prezzo di aggiudicazione provvisoria, non potendosi desumerne dal mancato rilancio in quella fase l'intenzione di non superare l'offerta di detto prezzo, né potendosi precludere una loro nuova e libera valutazione del proprio interesse, ingiustificatamente menomandosi, altrimenti, la paritaria e comune libertà di contrattazione. A maggior ragione non possono essere esclusi dalla gara coloro che non abbiano partecipato al primo incanto, per questo solo fatto, senza con ciò ledere gli interessi del debitore e dei suoi creditori nel processo di esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 570, Cod. Proc. Civ. art. 571, Cod. Proc. Civ. art. 573, Cod. Proc. Civ. art. 584

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)