Sez. 1 - , Sentenza n. 3191 del 07/02/2017 (Rv. 643864 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Giudizio di opposizione alla stima - Esistenza di una determinazione provvisoria dell'indennità - Autonoma determinazione del “quantum” da parte del giudice - Possibilità - Stima definitiva da parte della commissione provinciale - Opposizione delle parti - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Nel giudizio introdotto dall'espropriato per la determinazione della indennità di espropriazione, il giudice deve procedere alla relativa quantificazione sulla base dei parametri normativi vigenti e ritenuti applicabili, indipendentemente non solo dalle deduzioni delle parti al riguardo, ma anche dai criteri seguiti dall'espropriante nel formulare l'offerta dell'indennità provvisoria, la cui determinazione, ove intervenuta nel corso del giudizio, è inidonea ad influenzare l'azione giudiziaria già intrapresa, potendo il giudice liquidare l'indennità in misura inferiore a quella pretesa (o con criteri meno favorevoli) senza incorrere nel vizio di ultrapetizione. In caso di stima definitiva, invece, i poteri spettanti al giudice sono limitati dall’operatività del principio della domanda, conseguente all’applicazione dell’art. 19, comma 2, della l. n. 865 del 1971, che impone ad entrambe le parti di proporre opposizione, ove intendano ottenere la liquidazione di un’indennità diversa da quella determinata dalla commissione provinciale, la quale, diversamente, diviene definitiva e non più modificabile.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)