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Sez. 1, Sentenza n. 1701 del 27/01/2005 (Rv. 579917 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Potere dovere del giudice di determinare la giusta indennità - Sussistenza - Sopravvenienza della stima effettuata in sede amministrativa - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579917-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

Nel giudizio introdotto dall'espropriato per la determinazione della indennità di espropriazione, il giudice deve procedere alla determinazione del "quantum" dell'indennità sulla base dei parametri normativi vigenti e ritenuti applicabili, indipendentemente non solo dalle deduzioni delle parti al riguardo, ma anche dai criteri seguiti dall'espropriante nel formulare l'offerta dell'indennità provvisoria, nonché da quelli adottati nel compiere la stima da parte della Commissione provinciale; ne consegue che la stima ad opera di tale Commissione, ove intervenuta nel corso del giudizio, è inidonea ad influenzare l'azione giudiziaria già intrapresa e non può acquistare carattere definitivo - per cui non abbisogna della proposizione di alcuna opposizione -, né incidere sulle autonome determinazioni da operarsi in sede giudiziaria, e che lo stesso giudice può liquidare l'indennità in misura inferiore a quella pretesa (o con criteri meno favorevoli) senza incorrere nel vizio di ultrapetizione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte Cass. ha cassato la sentenza impugnata che, a seguito dell'intervenuto deposito, nel corso del giudizio, della indennità, determinata in misura più elevata di quella calcolata a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, ha ritenuto insussistente l'interesse dell'espropriante alla determinazione della indennità stessa sulla base delle diverse indicazioni fornite dal consulente tecnico).

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)