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Sez. L, Sentenza n. 5762 del 14/11/1984 (Rv. 437432 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIE ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - QUALIFICHE NON INDIVIDUATE IN SEDE NAZIONALE - ACCORDI SINDACALI DI CARATTERE LOCALE - VALIDITÀ - FUNZIONE - ASSISTENTE AGLI ESPROPRI E TECNICO AGLI ESPROPRI - CRITERIO DISCRETIVO.*
Stato
decisa il 1984-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437432-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIE ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - QUALIFICHE NON INDIVIDUATE IN SEDE NAZIONALE - ACCORDI SINDACALI DI CARATTERE LOCALE - VALIDITÀ - FUNZIONE - ASSISTENTE AGLI ESPROPRI E TECNICO AGLI ESPROPRI - CRITERIO DISCRETIVO.*

Gli accordi sindacali di carattere locale, cui la seconda parte dell'art. 15 del C.C.n.L. 21 aprile 1970 per i dipendenti dello e.N.E.L. rinvia per l'individuazione, in Sede compartimentale e distrettuale, delle qualifiche non individuate in Sede nazionale, hanno funzione integrativa del contratto nazionale. Pertanto, il criterio discretivo fra l'assistente agli espropri ed il tecnico agli espropri, fissato da uno di detti accordi, che inquadri rispettivamente il primo in categoria bs e il secondo in categoria A1, non può non consistere - in coerenza con la definizione generale delle due categorie - nella maggiore responsabilità ed autonomia delle mansioni della seconda categoria rispetto a quelle della prima. (Conf 2937/83, mass n 427852).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 21/04/1970 num. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)