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Sez. L, Sentenza n. 2937 del 28/04/1983 (Rv. 427852 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI). - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - QUALIFICHE NON INDIVIDUATE IN SEDE NAZIONALE - ACCORDI SINDACALI DI CARATTERE LOCALE - VALIDITÀ - FUNZIONE INTEGRATIVA DEL CONTRATTO NAZIONALE.*
Stato
decisa il 1983-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427852-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI). - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - QUALIFICHE NON INDIVIDUATE IN SEDE NAZIONALE - ACCORDI SINDACALI DI CARATTERE LOCALE - VALIDITÀ - FUNZIONE INTEGRATIVA DEL CONTRATTO NAZIONALE.*

Gli accordi sindacali di carattere locale, cui la seconda parte dell'art. 15 del contratto collettivo nazionale del lavoro 21 aprile 1970 per i dipendenti dell'e.N.E.L. rinvia per l'individuazione, in Sede compartimentale o distrettuale, delle qualifiche non individuate in Sede nazionale, hanno funzione integrativa del contratto nazionale. Pertanto, il criterio discretivo fra il "tecnico agli espropri" e l'"assistente agli espropri", fissato da uno di detti accordi, che inquadri tali figure rispettivamente in cat. A/1 e b/1, va individuato - in relazione ai criteri generali posti dal contratto collettivo nazionale - nelle caratteristiche di autonomia o di collaborazione e dipendenza proprie delle mansioni svolte da detti lavoratori. (V mass n 424401).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 21/04/1970 num. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)