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Sez. L, Sentenza n. 1959 del 03/02/2004 (Rv. 569848 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Requisiti - Principi di autosufficienza del ricorso per cassazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569848-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI

Per soddisfare il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dal n. 3 dell'art. 366 cod. proc. civ., non è necessario che l'esposizione dei fatti costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi di ricorso, né occorre una narrativa analitica o particolareggiata, ma è sufficiente ed, insieme, indispensabile che dal contesto del ricorso (ossia, solo dalla lettura di tale atto ed escluso l'esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata) sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice "a quo", non potendosi distinguere, ai fini della detta sanzione di inammissibilità, fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente. (La S.C., nel ribadire il suenunciato principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un imprenditore avverso la decisione di rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo emesso ad istanza dell'Inps per somme dovute a titolo di omessa contribuzione, alla stregua del rilievo che nel ricorso, con il quale si deduceva il diritto agli sgravi contributivi riconosciuti dall'art. 12 della legge n. 64 del 1986 in favore delle imprese artigiane operanti nel Mezzogiorno, non si precisava quale fosse il tipo di attività espletata dal ricorrente, affermandosi solo che la ditta del quale lo stesso era titolare si occupava di "registrazione su supporti magnetici e di elaborazione dati forniti dai clienti", senza fornire chiarimenti idonei a consentire la qualificazione dell'attività in questione come di impresa, ovvero come attività di natura professionale, priva di iniziative produttive, e, come tale, non avente diritto agli sgravi richiesti.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Legge 01/03/1986 num. 64 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)