Sez. U, Sentenza n. 9108 del 03/05/2005 (Rv. 580427 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Disciplina transitoria "ex" art. 45, diciassettesimo comma, D.Lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 69, settimo comma, D.Lgs. n. 165 del 2001) - Controversia relativa a sanzione disciplinare impugnata dinanzi al collegio arbitrale - Decisione arbitrale intervenuta prima del 30 giugno 1998 - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Devoluzione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In materia di pubblico impiego privatizzato, nel caso di sanzione disciplinare impugnata dinanzi al collegio arbitrale ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (come modificato dall'art. 27 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546), ai fini del discrimine temporale posto dalla norma transitoria dell'art. 45, diciassettesimo comma, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (ora art. 69, settimo comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) per l'operatività del nuovo criterio di riparto di giurisdizione, deve aversi riguardo alla data di emanazione della decisione arbitrale, la quale costituisce - al pari del provvedimento disciplinare adottato nei confronti del pubblico dipendente - un atto di natura negoziale i cui effetti incidono direttamente sul rapporto di lavoro; deve pertanto affermarsi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ove tale decisione sia anteriore al 30 giugno 1998.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 59 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/12/1993 num. 546 art. 27, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)