Sez. U, Sentenza n. 16603 del 08/08/2005 (Rv. 582956 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere - Disciplina transitoria ex art. 45 d.lgs n. 80 del 1998 (e, successivamente, ex art. 69 d.lgs. n. 165 del 2001) - Fattispecie relativa a controversia relativa ad impugnazione di provvedimento di sospensione cautelare (per pendenza di procedimento penale) adottato in data anteriore al 30 giugno 1998.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In materia di rapporti di impiego pubblico contrattualizzato, al fine di determinare - con riferimento alla disciplina transitoria prevista dall'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998 (successivamente, art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001) - la giurisdizione in relazione ad una controversia avente ad oggetto un atto di gestione del rapporto compiuto dall'amministrazione datrice di lavoro, deve aversi riguardo al momento in cui l'atto รจ stato posto in essere, con la conseguenza che ove tale atto sia anteriore al 30 giugno 1998 deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo. (Nella specie la S.C., in una controversia avente ad oggetto l'impugnativa di un provvedimento di sospensione cautelare adottato in data anteriore al 30 giugno 1998 a carico di un funzionario comunale in presenza di un procedimento penale, la cui efficacia lesiva aveva inciso immediatamente e direttamente sul rapporto di lavoro, ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)