Sez. 1, Sentenza n. 15443 del 05/11/2002 (Rv. 558215 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Presupposti - Danno "in re ipsa" - Configurabilità - Esclusione - Prova del pregiudizio subito - Necessità - Prova del danno non patrimoniale - Ricorso a presunzioni - Ammissibilità.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
La natura indennitaria dell'equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 non comporta alcun automatismo attributivo in favore del soggetto che lamenti la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, giacché, ai fini del riconoscimento dell'equa riparazione, occorre dimostrare che, per effetto della eccessiva durata del giudizio, lesiva del diritto ad una ragionevole durata dello stesso, il soggetto abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale; di tale pregiudizio la parte istante deve fornire la prova, la quale, con riferimento al danno non patrimoniale, può essere desunta anche in via indiretta dalle circostanze di fatto allegate e provate o, comunque, emergenti dagli atti.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)