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Sez. 1, Sentenza n. 5131 del 03/04/2003 (Rv. 561761 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Violazione del diritto alla ragionevole durata del processo - Danno "in re ipsa" - Configurabilità - Esclusione - Prova del danno in concreto subito - Necessità.
Stato
decisa il 2003-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561761-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'equa riparazione non costituisce una mera sanzione pecuniaria, multa o pena privata dovuta dall'apparato per il solo fatto oggettivo della violazione del termine di durata ragionevole del processo; affinché scatti l'indennizzo previsto dalla citata legge non basta, pertanto, che il giudizio si sia protratto oltre il termine di ragionevole durata, ma occorre che, per effetto ed in conseguenza di tale eccessiva durata, il soggetto abbia subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale, il quale va dimostrato dalla parte legittimata a chiederne il ristoro.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)