Sez. 1, Sentenza n. 637 del 23/01/1987 (Rv. 450354 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE PECUNIARIA - OPPOSIZIONE - DOMANDE NUOVE AVANZATE IN CORSO DI CAUSA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DA PARTE DELLA P.A. - INAMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE PECUNIARIA - OPPOSIZIONE - DOMANDE NUOVE AVANZATE IN CORSO DI CAUSA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DA PARTE DELLA P.A. - INAMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel procedimento di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, nella disciplina di cui alla legge 24 dicembre 1975 n. 706 (richiamante la legge 3 maggio 1967 n. 317), devono ritenersi applicabili le Disposizioni dettate dagli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., con la conseguenza che non può essere rilevata l'inammissibilità della domanda nuova avanzata in corso di causa (nella specie, per mutamento della "causa petendi") quando l'amministrazione opposta abbia su di essa accettato il contraddittorio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 24/12/1975 num. 706 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)