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Sez. 1, Sentenza n. 8293 del 20/04/2005 (Rv. 580526 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Domande nuove avanzate in corso di causa - Accettazione del contraddittorio da parte della P.A. - Inammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580526-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel procedimento di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, anche nella disciplina di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, devono ritenersi applicabili le disposizioni dettate dagli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., con la conseguenza che non può essere rilevata l'inammissibilità della domanda nuova avanzata in corso di causa quando l'Amministrazione opposta abbia su di essa accettato il contraddittorio. (Nella specie, sull'entità della sanzione applicata, che non aveva formato oggetto di doglianza nel ricorso introduttivo del giudizio).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)