Sez. 2, Sentenza n. 974 del 10/04/1970 (Rv. 346445 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - LUCRO DERIVANTE DA TITOLO DIVERSO DAL FATTO DANNOSO - ESCLUSIONE - CONSEGNA AI COMMITTENTI DI EDIFICIO INIDONEO ALL'USO - SUCCESSIVA VENDITA DA PARTE DEI COMMITTENTI DELL'EDIFICIO COME IDONEO - COMPENSAZIONE DEL DANNO CAGIONATO DALL'APPALTATORE CON IL VANTAGGIO RICAVATO DAI COMMITTENTI - INSUSSISTENZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - LUCRO DERIVANTE DA TITOLO DIVERSO DAL FATTO DANNOSO - ESCLUSIONE - CONSEGNA AI COMMITTENTI DI EDIFICIO INIDONEO ALL'USO - SUCCESSIVA VENDITA DA PARTE DEI COMMITTENTI DELL'EDIFICIO COME IDONEO - COMPENSAZIONE DEL DANNO CAGIONATO DALL'APPALTATORE CON IL VANTAGGIO RICAVATO DAI COMMITTENTI - INSUSSISTENZA.*
In tema di risarcimento di danni, il lucro non e compensabile con il danno se trae la sua fonte e ragione giuridica da titolo diverso e indipendentemente dal fatto illecito generatore del danno. Pertanto, l'appaltatore che abbia costruito e consegnato un edificio cosi gravemente difettoso da essere inidoneo all'uso cui esso era destinato, non puo ottenere la compensazione del danno da lui prodotto ai committenti per la detta inadempienza contrattuale (e consistente nella spesa necessaria alla eliminazione dei difetti) con il vantaggio economico derivato ai committenti dall'aver costoro potuto vendere l'immobile, senza provvedere a detta eliminazione, ad un prezzo pari alla stima del valore che esso avrebbe avuto se fosse stato esente da difetti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)