Sez. 2, Sentenza n. 81 del 07/01/2000 (Rv. 532726 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" | In Genere - Condizioni - Causazione del vantaggio da parte del fatto dannoso - Necessità - Fattispecie in tema di appalto e responsabilità ex art. 1669 cod.civ..
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO"
Il principio della "compensatio lucri cum damno" trova applicazione quando sia il danno che il vantaggio siano conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto, il quale abbia in sè l'idoneità a produrre ambedue detti effetti. Ne discende che inesattamente esso viene invocato dal progettista e direttore dei lavori di costruzione di un immobile - contro il quale sia stata fatta valere la responsabilità ex art. 1669 cod.civ. - adducendo che il risarcimento del danno riconosciuto dal giudice di merito al committente per l'eliminazione dei difetti di costruzione dell'immobile stesso, consentirebbe al committente medesimo, a seguito dell'impiego della somma riconosciuta per l'eliminazione dei difetti, la completa sua ristrutturazione, con conseguente vantaggio rispetto all'impegno economico che il committente aveva sopportato per l'appalto della costruzione. Infatti, il vantaggio conseguibile dal committente danneggiato non discende dalla condotta illecita generatrice dei difetti, bensì dall'adempimento dell'obbligazione risarcitoria a carico del progettista - direttore dei lavori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)