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Sez. 5 - , Ordinanza n. 27278 del 24/10/2019 (Rv. 655546 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Credito d’imposta – Credito non richiesto a rimborso nella dichiarazione annuale – Cedibilità – Fondamento ed effetti.
Stato
decisa il 2019-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655546-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE

In tema di IVA, la cessione del credito d'imposta segue le ordinarie regole del codice civile e le peculiari disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, che consentono la cessione di un credito nascente da un rapporto giuridico esistente ma non ancora richiesto a rimborso nella dichiarazione annuale al momento della cessione, fermo restando che quest'ultima produce nei confronti del fisco efficacia soltanto obbligatoria, in quanto il trasferimento del credito si realizza quando lo stesso si cristallizza in conformità alle norme tributarie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1348, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., Regio Decr. 08/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST., Regio Decr. 08/11/1923 num. 2440 art. 70, Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 5 com. 4, Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)