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Sez. 5 - , Ordinanza n. 17466 del 19/06/2023 (Rv. 668360 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE IVA | Art. 5, comma 4 ter, d.l. n. 70 del 1988 - Cessione del credito risultante da dichiarazione annuale - Ripetibilità dal cessionario delle somme rimborsate - Ammissibilità della cessione parziale - Art. 1 d.m. n. 384 del 1997 - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2023-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668360-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE IVA

In materia di IVA, l'art. 5, comma 4 ter, del d.l. n. 70 del 1988, nel riconoscere all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale, la possibilità di ripetere le somme rimborsate anche dal cessionario, ammette la cedibilità del credito IVA, che può essere anche solo parziale in difetto di esplicite limitazioni; né ha rilievo, a tal fine, il regime disciplinato dall'art. 1 del d.m. n. 384 del 1997, di attuazione degli

artt. 43 bis e 43 ter, del d.P.R. n. 602 del 1973, applicabile solo alla materia delle imposte dirette.

Decreto Legge 30/04/2019 num. 34 art. 12 sexies com. 1, Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 5 com. 4, Decr. Minist. Finanze 30/09/1997 num. 384 art. 1, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 43 bis, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 43 ter, Legge 13/05/1988 num. 154 art. 1 CORTE COST., Legge 28/06/2019 num. 58 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)