Sez. L, Sentenza n. 5502 del 04/06/1998 (Rv. 516080 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Legittimità della causa di sospensione - Verificazione a posteriori - Rischio relativo - A carico del datore di lavoro - Fattispecie relativa ad accertamenti sanitari supplementari disposti da azienda autoferrotranviaria durante il periodo di prova di un conducente di linea.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE
Quando il datore di lavoro sospende il lavoratore dal lavoro e dalla retribuzione, ritenendo l'esistenza di una legittima causa di sospensione, è a suo carico il rischio relativo al successivo accertamento o evidenziazione dell'effettiva inesistenza di una siffatta causa, come confermato da alcune disposizioni di legge che si ispirano a tale principio (art. art. 20 legge 2 aprile 1968 n. 482 e dall'art. 29, comma quinto, del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, all. A, in materia di accertamenti sanitari relativi, rispettivamente, agli invalidi assunti obbligatoriamente e agli agenti della aziende esercenti servizi di trasporto in concessione). (Fattispecie relativa alla sussistenza o meno del diritto alla retribuzione di autista assunto in prova da un'azienda autoferrotranviaria per il periodo di una nuova verifica sanitaria della sua idoneità richiesta dall'azienda; il giudice di merito aveva osservato che l'azienda a fronte del certificato di guarigione non aveva alcun serio motivo di dubitare della idoneità del lavoratore; la S.C. ha confermato la sentenza impugnata sulla base del riportato principio e del rilievo specifico che la legittimità di accertamenti particolarmente attenti sulle attitudini fisiche e psichiche dell'aspirante conducente di linea non comporta la automatica legittimità della sospensione del rapporto durante il periodo destinato agli accertamenti).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 29 com. 5, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)