Sez. L, Sentenza n. 5485 del 18/05/1995 (Rv. 492337 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Straordinaria - Intervento - Incidenza nel rapporto di lavoro - Portata - Rigetto della richiesta d'intervento - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Con riferimento all'ipotesi di intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria, il provvedimento amministrativo non determina soltanto la nascita del rapporto previdenziale, ma incide anche sul rapporto di lavoro, spiegando effetti derogatori della disciplina ordinaria dello stesso, con l'attribuire al datore di lavoro il potere unilaterale di sospendere i singoli lavoratori da collocare in cassa integrazione, in assenza di cause di per sè idonee a determinare la sospensione del rapporto. Ne deriva che, ove la richiesta di intervento della cassa non sia accolta, il datore di lavoro si trova in "mora credendi" rispetto ad una sospensione unilateralmente da lui disposta, in difetto del relativo potere.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)