Sez. 5, Sentenza n. 21332 del 07/08/2008 (Rv. 604707 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Unità immobiliare destinata ad abitazione principale facente parte di immobile adibito interamente ad albergo - Determinazione della base imponibile - Riferimento a fabbricati similari - Necessità - Detrazione ex art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Spettanza - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la destinazione ad abitazione privata di un appartamento facente parte di un immobile adibito interamente ad albergo, iscritto in categoria D/2, comporta una variazione permanente che influisce sull'ammontare della rendita catastale, con la conseguenza che l'imposta va determinata in riferimento all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione ed alle rendite di fabbricati similari, ai sensi dell'art. 5, comma quarto, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e che su tale importo spetta la detrazione fissa concessa dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, la quale, costituendo un'agevolazione fiscale, è subordinata alla condizione che il contribuente abbia operato in conformità alle norme di legge che la prevedono.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)