Sez. 5, Sentenza n. 4310 del 01/03/2005 (Rv. 582322 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili - Base imponibile - Variazioni permanenti sui fabbricati - Influenti sulla rendita catastale - Dichiarazione del contribuente - Imponibile - Determinazione provvisoria - Attribuzione della rendita - Determinazione definitiva - Conseguenze - Comune - Liquidazione della maggiore imposta o rimborso di quanto versato in eccedenza.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), in riferimento ai fabbricati per i quali, secondo la dichiarazione del contribuente, risultino intervenute variazioni permanenti, ai sensi degli artt. 11, comma primo, ultima parte, e 5, comma quarto, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'imponibile, provvisoriamente determinato "con riferimento alla rendita di fabbricati similari", è definitivamente stabilito in base alla rendita attribuita dall'UTE: il comune, una volta avutane conoscenza, provvede, di conseguenza, o alla liquidazione della maggiore imposta o al rimborso delle somme versate in eccedenza.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)