Sez. L, Sentenza n. 11828 del 05/08/2003 (Rv. 565668 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Personale delle imprese concessionarie della gestione del servizio di riscossione dei tributi - Diritto al mantenimento del rapporto alle dipendenze del nuovo concessionario subentrante - Controversia per l'accertamento retroattivo del diritto a qualifica superiore - Litisconsorzio necessario col precedente concessionario - Esclusione - Fondamento.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE
In materia di disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente da imprese concessionarie della gestione del servizio di riscossione dei tributi - al quale l'art. 122 d.P.R. n. 43 del 1988 (la cui applicazione è stata estesa ai dipendenti delle imprese concessionarie siciliane dall'art. 8 della legge regionale n. 35 del 1990) assicura il diritto al mantenimento del rapporto alle dipendenze del nuovo concessionario subentrante - quest'ultimo subentra nel rapporto di lavoro secondo la disciplina propria della successione a titolo particolare nell'obbligazione controversa; pertanto nella controversia instaurata dal dipendente per il riconoscimento retroattivo della superiore qualifica rispondente alle mansioni di fatto svolte in precedenza, non si verifica un'ipotesi di litisconsorzio sostanziale, atteso che non sussiste un rapporto giuridico unico comune a più soggetti e che la difficoltà di fatto incontrata dal subentrante nel conoscere le vicende anteriori all'assunzione della gestione dell'esattoria non giustifica la posizione di litisconsorte necessario del precedente concessionario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 28/01/1988 num. 43 art. 122, Legge Reg. Sicilia 05/09/1990 num. 35 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)