Sez. L, Sentenza n. 15295 del 04/12/2001 (Rv. 550829 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Personale delle imprese concessionarie della gestione del servizio di riscossione dei tributi - Diritto al mantenimento del rapporto alle dipendenze del nuovo concessionario subentrante - Qualifica superiore riconosciuta al dipendente con sentenza passata in giudicato nei confronti del concessionario precedente - Efficacia del giudicato nei confronti del concessionario subentrante - Sussistenza.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE
In materia di disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente da imprese concessionarie della gestione del servizio di riscossione dei tributi - al quale l'art. 122 d.P.R. n. 43 del 1988 (la cui applicazione è stata estesa ai dipendenti delle imprese concessionarie siciliane dall'art. 38 della legge regionale n. 35 del 1990) assicura il diritto al mantenimento del rapporto alle dipendenze del nuovo concessionario subentrante - la superiore qualifica riconosciuta al dipendente con sentenza passata in giudicato nei confronti del concessionario precedente comporta che anche il concessionario subentrante è tenuto a riconoscere la stessa qualifica e il relativo trattamento retributivo, secondo la disciplina propria della successione a titolo particolare nell'obbligazione controversa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, DPR 28/01/1988 num. 43 art. 23, DPR 28/01/1988 num. 43 art. 122, Legge Reg. Sicilia 05/09/1990 num. 35 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)