Sez. 1, Sentenza n. 1104 del 17/04/1973 (Rv. 363580 - 01)
COMUNITA EUROPEA - COMUNITA ECONOMICA EUROPEA (CEE) - DISPOSIZIONI FISCALI - PRELIEVI COMUNITARI - ESENZIONE - REQUISITI - CERTIFICATO D'ORIGINE DELLA MERCE - EFFICACIA - LIMITI.*
COMUNITA EUROPEA - COMUNITA ECONOMICA EUROPEA (CEE) - DISPOSIZIONI FISCALI - PRELIEVI COMUNITARI - ESENZIONE - REQUISITI - CERTIFICATO D'ORIGINE DELLA MERCE - EFFICACIA - LIMITI.*
In materia di prelievi, istituiti dal regolamento CEE 5 febbraio 1964, n 13'64, dalla stessa lettera della norma di cui all'art 13 del DL 23 dicembre 1964, n 1351, risulta che il requisito minimo perche la merce importata sia ammessa alla esenzione dai prelievi medesimi e l'esistenza di un regolare certificato di origine (cosiddetto documento di circolazione ' dd4'). La presenza di quest'ultimo non puo essere considerata sufficiente (in quanto la norma autorizza le dogane a richiedere l'esibizione di ogni altro mezzo supplementare di prova quando ritengono che l'identificazione della merce non possa essere accertata sulla sola base del certificato di circolazione). Ma in assenza di una attestazione (ed a fortiori in caso di falsita della stessa) dalla quale risulti che la merce circola in osservanza delle norme comunitarie, le norme stesse non possono trovare applicazione. (V 1359/72, mass n 357927).*
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1964 num. 1351 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)