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Sez. 1, Sentenza n. 1359 del 05/05/1972 (Rv. 357927 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE - ASSOGGETTAMENTO DELLE MERCI ALLE NORMALI FORMALITA DOGANALI AL MOMENTO DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLA LINEA DI CONFINE - CONTRABBANDO - SUSSISTENZA - COMPATIBILITA- CONDIZIONI - AUTORE DELLA FRODE - PERSONA DIVERSA DAI SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA DOGANALE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - SOLIDARIETA DELL'AUTORE DEL CONTRABBANDO.*
Stato
decisa il 1972-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357927-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE - ASSOGGETTAMENTO DELLE MERCI ALLE NORMALI FORMALITA DOGANALI AL MOMENTO DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLA LINEA DI CONFINE - CONTRABBANDO - SUSSISTENZA - COMPATIBILITA- CONDIZIONI - AUTORE DELLA FRODE - PERSONA DIVERSA DAI SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA DOGANALE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - SOLIDARIETA DELL'AUTORE DEL CONTRABBANDO.*

In tema d'imposta doganale, anche nel caso in cui le merci, valicando la linea di confine, vengano assoggettate alle normali formalita doganali, non puo escludersi l'ipotesi di contrabbando, come infatti puo verificarsi qualora esse siano accompagnate da documenti falsi che fraudolentemente determinino in tutto o in parte l'esenzione dall'imposta. In tale ipotesi, qualora autore delle frode sia soggetto diverso da quelli (il proprietario, il detentore della merce o coloro per cui conto essa e importata o esportata) che gia in base agli artt 5 e 16 della legge doganale vanno considerati soggetti passivi dell'imposta, in virtu dell'art 145 della legge egli, ove riconosciuto colpevole del contrabbando, sara tenuto, non da solo ma unitamente a questi ultimi, al pagamento dell'imposta doganale, e con carattere di solidarieta, trattandosi della medesima obbligazione (art 1292 cod civ). (nella specie trattavasi di merce che, se di certificata provenienza da Paese della CEE, avrebbe fruito del trattamento doganale corrispondente al cosiddetto 'prelievo uguale a zerò). (V 3136'62).*

Riferimenti normativi: Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 145, Cod. Civ. art. 1292, Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 5, Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 16, Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 136 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)