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Sez. L, Sentenza n. 22534 del 04/11/2015 (Rv. 637957 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Termine di decadenza introdotto dall'art. 32, comma 1 bis, della legge n. 183 del 2010 - Licenziamento - Data di efficacia successiva all'entrata in vigore della novella - Applicabilità - Anteriorità dell'intimazione - Ininfluenza.
Stato
decisa il 2015-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637957-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

In tema di impugnativa del licenziamento, la nuova disciplina del termine decadenziale di cui all'art. 32, comma 1 bis, della legge n. 183 del 2010 trova applicazione ove il recesso del datore di lavoro sia divenuto efficace dopo l'entrata in vigore (31 dicembre 2011) della novella, non rilevando l'anteriorità della data di intimazione del licenziamento.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 26/02/2011 num. 10 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 29/12/2010 num. 225 art. 2 com. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)