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Sez. L, Sentenza n. 6845 del 24/03/2014 (Rv. 630100 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE | Decorrenza del termine di decadenza per impugnare - Dalla comunicazione del recesso e non dall'effettiva cessazione del rapporto - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630100-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

Il licenziamento, quale negozio unilaterale recettizio, si perfeziona nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro giunge a conoscenza del lavoratore, sicché la decorrenza del termine di decadenza, per l'impugnazione del recesso, opera dalla comunicazione del licenziamento e non dal momento, eventualmente successivo, di cessazione dell'efficacia del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)