Sez. 1, Sentenza n. 272 del 17/01/1986 (Rv. 443908 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - IN GENERE - VENDITA DI AZIONI NOMINATIVE - TRAPASSO SUBORDINATO ALLA CONCESSIONE DEL GRADIMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ - ONERE DEL VENDITORE DI PROVVEDERE A REGOLARI GIRATE E RICHIEDERE L'ANNOTAZIONE NEI REGISTRI DELLA SOCIETÀ - EFFETTI REALI - GRADIMENTO DELLA SOCIETÀ - SUFFICIENZA.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - IN GENERE - VENDITA DI AZIONI NOMINATIVE - TRAPASSO SUBORDINATO ALLA CONCESSIONE DEL GRADIMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ - ONERE DEL VENDITORE DI PROVVEDERE A REGOLARI GIRATE E RICHIEDERE L'ANNOTAZIONE NEI REGISTRI DELLA SOCIETÀ - EFFETTI REALI - GRADIMENTO DELLA SOCIETÀ - SUFFICIENZA.*
Il contratto di compravendita di azioni nominative, che subordini il trapasso della proprietà dei titoli alla concessione del gradimento da parte della società, e faccia inoltre carico al venditore di provvedere a regolari girate ed a richiederne la annotazione nei registri della società medesima, ha effetti reali, cioè produce il trasferimento della proprietà, quando il venditore ottemperi all'Obbligo di ottenere il suddetto gradimento mentre gli indicati ulteriori adempimenti non ne condizionano la indicata efficacia reale, essendo inerenti alla fase esecutiva del contratto (con la conseguenza che l'acquirente, dopo il gradimento, può richiedere una pronuncia di condanna alla loro effettuazione). (V 2557/81, mass n 413331).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2022, Cod. Civ. art. 2023, Regio Decr. 29/03/1942 num. 239 art. 2, Regio Decr. 29/03/1942 num. 329 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)