Sez. 3, Sentenza n. 3777 del 30/12/1971 (Rv. 355612 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL CONVENUTO E DEL CHIAMATO - CONDANNA DEL CHIAMATO - SU ISTANZA DEL SOLO CONVENUTO - LEGITTIMITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL CONVENUTO E DEL CHIAMATO - CONDANNA DEL CHIAMATO - SU ISTANZA DEL SOLO CONVENUTO - LEGITTIMITA.*
Nell'ipotesi di comunanza di causa, il convenuto e il terzo chiamato in causa assumono la veste di litisconsorti necessari, per cui la condanna che l'attore ha chiesto nei confronti del convenuto puo essere pronunciata, anche su istanza del solo convenuto, a carico del terzo chiamato in causa. (Conf 3926'69, mass n 344341).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)