Sez. 3, Sentenza n. 3926 del 09/12/1969 (Rv. 344341 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIE - CONVENUTO E TERZO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - SUSSISTENZA - CONDANNA DEL TERZO ANCHE SU ISTANZA DEL SOLO CONVENUTO - LEGITTIMITA - FATTISPECIE IN TEMA DI RISARCIMENTO DI DANNI DA INCIDENTE STRADALE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIE - CONVENUTO E TERZO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - SUSSISTENZA - CONDANNA DEL TERZO ANCHE SU ISTANZA DEL SOLO CONVENUTO - LEGITTIMITA - FATTISPECIE IN TEMA DI RISARCIMENTO DI DANNI DA INCIDENTE STRADALE.*
Nell'ipotesi di comunanza di causa, il convenuto ed il terzo chiamato in causa assumono la veste di litisconsorti necessari, per cui la condanna che l'attore ha chiesto nei confronti del convenuto puo essere pronunciata, anche su istanza del solo convenuto, a carico del terzo chiamato in causa. (nella specie l'attore aveva convenuto in giudizio un conducente di autovettura che, in un incidente stradale, gli aveva cagionato danni il convenuto aveva chiamato in giudizio un terzo, che assumeva responsabile del sinistro per averlo tamponato, e chiedeva la condanna di costui a risarcire direttamente i danni all'attore o a tenerlo indenne dalle domande contro di lui spiegate. La Corte ha ritenuto l'ammissibilita della condanna del terzo in favore dell'attore, anche senza specifica istanza di costui, ritenendo sufficiente - per la comunanza di causa - la domanda del convenuto)*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)