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Sez. 1, Sentenza n. 3455 del 09/03/2001 (Rv. 544626 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Termine di irrogazione - Prescrizione quinquennale - Applicabilità - Casi di mancato ritiro immediato o mancato avvertimento in sede di contestazione della violazione principale - Estensione.
Stato
decisa il 2001-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544626-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE

La sanzione accessoria della sospensione temporanea della patente che consegue di diritto ad alcune violazioni del codice della strada, (nella specie, eccesso di velocità), può essere irrogata nel termine generale della prescrizione quinquennale, anche in caso di contestazione differita e, quindi, di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori, nonché in caso di acquiescenza alla sanzione pecuniaria principale, che già conteneva i presupposti per l'applicazione della sanzione accessoria, in quanto non essendo più impugnabile né in sede amministrativa, né in sede giurisdizionale, non può farsì luogo ad alcun accertamento di fatto che solo il contravventore avrebbe potuto sollecitare con un'opposizione tempestiva.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 201, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 201, Cod. Strada art. 129, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 129, Cod. Strada art. 142 com. 9, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 142 com. 9 CORTE COST., Cod. Strada art. 210, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 210

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)