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Sez. 2, Sentenza n. 1118 del 14/10/1970 Ud. (dep. 30/12/1970) Rv. 116075 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE E SOCIALE - FINE DI ASSISTENZA E CURA DI FAMILIARE DELL'IMPUTATO - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
Stato
decisa il 1970-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/116075-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE E SOCIALE - FINE DI ASSISTENZA E CURA DI FAMILIARE DELL'IMPUTATO - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*

La circostanza attenuante prevista dall'art 62 n 1 cod pen (motivi di particolare valore morale e sociale) non puo trovare applicazione nel caso che il reato (nella specie, falso in cambiali) sia stato commesso sotto il bisogno di procurarsi i mezzi per assistere e curare un proprio familiare ammalato, giacche la peculiarita del caso, esclusa naturalmente l'ipotesi dell'eventuale vero e proprio stato di necessita, puo suscitare nella coscienza della generalita un senso di commiserazione, ma non anche un apprezzamento di nobilta d'animo o un senso di solidarieta. (V 111590, anno 1969 108771, 107460, anno 1968).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)