Sez. L, Sentenza n. 22695 del 02/11/2011 (Rv. 619475 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Art. 31 c.c.n.l. Autostrade e trafori del 16 febbraio 2000 - Indennità di trasferimento - Riconoscimento - Condizioni - Mutamento di residenza del lavoratore - Necessità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'art. 31 del ccnl Autostrade e trafori del 16 febbraio 2000 va interpretato nel senso che le indennità connesse al trasferimento del dipendente presuppongono il mutamento definitivo del luogo geografico della prestazione, che si realizza, normalmente, con lo spostamento del lavoratore da un'unità all'altra, da intendersi quale articolazione autonoma dell'azienda idonea, sul piano funzionale, a esplicare in tutto o in parte l'attività aziendale. Ne consegue che, ai fini dell'attribuzione di dette indennità, è configurabile il trasferimento anche ove allo stesso non si accompagni un mutamento della residenza del lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Contr. Coll. 16/02/2000 art. 31, Contr. Coll. 16/02/2000 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)