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Sez. L, Sentenza n. 12097 del 18/05/2010 (Rv. 613528 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Trasferimento del lavoratore nell'ambito della medesima unità produttiva - Configurabilità - Limiti - Fattispecie concernente il trasferimento di un dipendente postale presso una sede lavorativa situata in altro comune.
Stato
decisa il 2010-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613528-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI

La nozione di trasferimento del lavoratore, che comporta il mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione, ai sensi dell'art. 2103, primo comma (ultima parte), cod. civ., e alla stregua delle disposizioni collettive applicabili nella specie (artt. 37 e 74 CCNL per i dipendenti postali), non è configurabile quando lo spostamento venga attuato nell'ambito della medesima unità produttiva, salvo i casi in cui l'unità produttiva comprenda uffici notevolmente distanti tra loro (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto configurabile il trasferimento di un dipendente dell'Ente Poste presso una sede situata in un comune diverso, situato a circa trenta chilometri dall'ufficio di provenienza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)