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Sez. 5, Sentenza n. 504 del 13/03/1970 Ud. (dep. 27/08/1970) Rv. 115165 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE -CIRCOSTANZE ATTENUANTI - ATTENUANTE EX ART 219 LEGGE FALLIMENTARE - DANNO DERIVANTE DALL'OMESSA TENUTA DEI LIBRI COMMERCIALI - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115165-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE -CIRCOSTANZE ATTENUANTI - ATTENUANTE EX ART 219 LEGGE FALLIMENTARE - DANNO DERIVANTE DALL'OMESSA TENUTA DEI LIBRI COMMERCIALI - CRITERI DI VALUTAZIONE.*

Il danno valutabile ai fini dell'attenuante di cui all'art 219, ult parte della legge fallimentare, non e quello derivante dal fallimento, ma quello cagionato alla massa dei creditori dai fatti di bancarotta. Nel caso di bancarotta semplice per omessa tenuta dei libri e delle altre scritture contabili, il danno che subiscono e possono subire i creditori si concretizza nella eventuale impossibilita o difficolta di ricostruire l'attivita dell'imprenditore fallito, indipendentemente dalla entita della differenza tra l'attivo e il passivo del fallimento. (Conf 113922, anno 1970).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)