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Sez. 5, Sentenza n. 1678 del 10/11/1969 Ud. (dep. 09/02/1970) Rv. 113922 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE -OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI -ATTENUANTE SPECIALE EX ART 219 LEGGE FALLIMENTARE -DANNO DERIVANTE DALL'OMESSA TENUTA DEI LIBRI COMMERCIALI -CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/113922-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE -OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI -ATTENUANTE SPECIALE EX ART 219 LEGGE FALLIMENTARE -DANNO DERIVANTE DALL'OMESSA TENUTA DEI LIBRI COMMERCIALI -CRITERI DI VALUTAZIONE.*

Nel reato di bancarotta semplice documentale il danno deve essere conseguenza diretta dell'omessa tenuta dei libri e scritture e puo derivare dall'impossibilita di ricostruire l'attivita contabile dell'imprenditore fallito e di esercitare le azioni revocatorie od altre azioni a tutela degli interessi della massa dei creditori ed e rappresentato dalla diminuzione che i fatti di bancarotta hanno determinato nella quota di attivo da ripartirsi fra i creditori. Se il danno cagionato da tali fatti e di speciale tenuita (e, a maggior ragione, se non risulta che vi sia stato danno, dato che questo puo anche mancare, trattandosi di reato di pericolo), va applicata l'attenuante di cui all'art 219 della legge fallimentare. (Conf 112490, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)