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Sez. 3, Sentenza n. 4811 del 03/09/1982 (Rv. 422803 - 01)

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - FIDEJUSSIONE RELATIVA AD UN'OBBLIGAZIONE AD ESECUZIONE PERIODICA O RIPETUTA - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELLE ISTANZE CONTRO IL DEBITORE DA PARTE DEL CREDITORE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1982-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422803-01

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - FIDEJUSSIONE RELATIVA AD UN'OBBLIGAZIONE AD ESECUZIONE PERIODICA O RIPETUTA - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELLE ISTANZE CONTRO IL DEBITORE DA PARTE DEL CREDITORE - DECORRENZA.*

Nella fideiussione inerente ad un'obbligazione ad esecuzione periodica o ripetuta, il termine semestrale entro il quale il creditore deve proporre la sua istanza, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1957 cod. civ., decorre dalla scadenza di ogni singola prestazione. (Conf 398/75, mass n 373646).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)