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Sez. 3, Sentenza n. 398 del 03/02/1975 (Rv. 373646 - 01)

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - OBBLIGAZIONE AD ESECUZIONE PERIODICA O RIPETUTA - TERMINE SEMESTRALE DI DECADENZA EX ART 1957 COD CIV - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1975-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373646-01

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - OBBLIGAZIONE AD ESECUZIONE PERIODICA O RIPETUTA - TERMINE SEMESTRALE DI DECADENZA EX ART 1957 COD CIV - DECORRENZA.*

Nella fideiussione inerente ad un'obbligazione ad esecuzione periodica o ripetuta, avendo ogni prestazione un carattere autonomo ed una sorte propria, il termine semestrale di decadenza entro il quale il creditore deve proporre le sue istanze nei confronti del debitore principale (art 1957 cod civ), decorre dal termine entro cui deve eseguirsi ogni singola prestazione e non da quello che segna l'Estinzione dell'intero rapporto obbligatorio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)