Sez. 2, Sentenza n. 36228 del 19/06/2009 Ud. (dep. 18/09/2009) Rv. 245594 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO - IN GENERE | Commercio di giocattoli senza la marcatura "CE" - Reati ex artt. 473 e 474 cod. pen. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO - IN GENERE
Non integra il reato di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen., in tema di contraffazione di segni distintivi di opere industriali, ma il reato di cui all'art. 11 D.Lgs. n. 313 del 2001, l'apposizione di una falsa marcatura "CE" su giocattoli posti in commercio, perché quelle fattispecie criminose fanno riferimento al marchio come segno o logo idoneo a distinguere il prodotto industriale da altri e non come elemento che serve ad attestare la conformità del prodotto a normative specifiche.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/09/2001 num. 313 art. 11, Cod. Pen. art. 473, Cod. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)