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Sez. 5, Sentenza n. 36019 del 19/05/2004 Cc. (dep. 07/09/2004) Rv. 229326 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO - IN GENERE | Giocattoli privi di conformità alle disposizioni Cee - Astratta sussumibilità nella fattispecie di cui all'art. 11, comma secondo, D.Lgs. n. 313 del 1991, idonea a giustificare il sequestro probatorio - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229326-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO - IN GENERE

Integra l'astratta sussumibilità nella previsione di cui all'art. 11, comma secondo, D.Lgs. n. 313 del 1991 (indebita apposizione del marchio CE da parte del fabbricante o del mandatario), idonea a giustificare il sequestro probatorio, la detenzione di un contenitore di giocattoli privi di conformità alle disposizioni Cee sul grado di infiammabilità e in presenza di discordanze grafiche tra i simboli, in quanto l'indebita apposizione del marchio può ben essere contestata anteriormente all'accertamento previsto dagli artt. 6 ed 8 del medesimo D.Lgs. n. 313 del 1991, purché sussistano elementi tali da ritenere dubbio il rispetto delle norme sulle condizioni di sicurezza dei giocattoli, previsto dall'art. 2 del succitato decreto legislativo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Decreto Legisl. 27/09/1991 num. 313 art. 11 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)